STATUTO DELLA COOPERATIVA
(scarica il pdf)
“Cooperativa Sociale L’Infanzia”
TITOLO I
Costituzione Sede Durata Scopi
Art. 1 – Costituzione e denominazione
È costituita in conformità ai principi ed alla disciplina della mutualità e senza fini di lucro una società cooperativa sociale, ai sensi della L. 381/1991 e del D.Lgs. 112/2017, con denominazione: “Cooperativa Sociale L’Infanzia”.
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, libro V, del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.
Art. 2 – Sede
La Cooperativa ha sede nel comune di Sona. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato, con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione abilitato alle conseguenti dichiarazioni necessarie presso l’Ufficio del Registro delle imprese; spetta invece all’Assemblea dei Soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello indicato.
Con decisione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, sedi operative, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza e succursali, sia in Italia sia all’estero.
Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro Soci.
Art. 3 – Durata
La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2100.
La durata potrà essere prorogata, una o più volte, con delibera dell’Assemblea straordinaria.
Art. 4 – Finalità e Scopo
La cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini secondo i principi della cooperazione, della democraticità, della partecipazione, della mutualità e della solidarietà, garantendo il coinvolgimento dei soci nella vita sociale e nella gestione delle attività.
La cooperativa sociale opera senza scopo di lucro conformemente a quanto previsto in materia di normative relative alle Cooperative sociali ai sensi della lettera a) dell’art. 1 della Legge n. 381/91, e successive modifiche ed integrazioni, e della lettera b) della medesima legge, con lo scopo plurimo, attraverso:
- a) i servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;
(Allegato “B” all’atto con i Numeri 30227 di Repertorio, 16618 della Raccolta)
- b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali definite dalla legge 381/91 e successive modifiche e integrazioni.
Le attività e i servizi di cui ai punti a) e b) potranno essere svolte entrambe, coordinate tra di loro e funzionalmente collegate per quanto riguarda il successivo articolo (Oggetto sociale).
La Cooperativa agisce sia in proprio, sia in collaborazione con enti privati e pubblici, mediante convenzioni, concessioni, affidamenti ed ogni altra forma di rapporto.
La Cooperativa si impegna, inoltre, a garantire le migliori condizioni e opportunità lavorative dei/delle propri/ie Soci/ie e, nello svolgimento delle attività, ad avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative degli stessi.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi (non Soci) nella veste di dipendenti o collaboratori.
Art. 5 – Oggetto sociale
Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all’articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire, in via prioritaria, i servizi per minori e le famiglie prefiggendosi di:
- promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse componenti del Sistema di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
- concorrere a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorire l’inclusione di tutti i minori attraverso interventi personalizzati e un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, dove garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;
- sostenere il ruolo primario della famiglia nell’educazione e nella cura dei figli, attraverso azioni di supporto genitoriale valorizzando la maternità e la paternità;
- favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura dei minori, con particolare attenzione alle famiglie fragili;
- sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie favorendone il coinvolgimento nell’ambito della comunità educativa e sociale;
- promuovere la qualità dell’offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente qualificato attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale;
- prestare ogni altro servizio funzionale ed ausiliario alla gestione di strutture per minori, anche in collaborazione con altri Enti aventi finalità affini o analoghe;
- realizzare produzioni e pubblicazioni di saggistica inerente le tematiche evolutive e nell’interesse generale della comunità.
In particolare, potrà realizzare, anche in convenzione con gli Enti pubblici:
- nidi e micronidi, sezioni primavera, poli per l’infanzia;
- servizi integrativi alla prima infanzia quali: spazi gioco; centri per bambini e famiglie; servizi educativi in contesto domiciliare;
- attività di sostegno scolastico, doposcuola e supporto educativo;
- servizi di mediazione culturale e integrazione sociale;
- gestione di centri diurni, comunità educative, centri socio-educativi e servizi di aggregazione;
- attività di prevenzione del disagio sociale e promozione del benessere, quali attività ludiche, espressive, psicomotorie, ricreative e di animazione sociale e culturale;
- progettazione e realizzazione di percorsi educativi, formativi e di inclusione sociale;
- servizi di orientamento, accompagnamento e supporto alle famiglie;
- attività formative e di informazione sulle tematiche psico-pedagogiche sia alle famiglie che agli operatori.
Obiettivo della Cooperativa è quello di integrare e realizzare progetti di coesione sociale, integrazione ed inclusione in una prospettiva di “welfare” generativo, avviando collaborazioni con le realtà presenti nei territori.
Per questo la cooperativa opera in stretto contatto con i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per realizzare servizi rivolti ad anziani, in un’ottica intergenerazionale, disabili, giovani, adulti in stato di disagio sociale (ex detenuti, immigrati, altri) e persone in condizioni di fragilità, in particolare:
- promuovere e gestire servizi residenziali o semi residenziali integrati;
- servizi di assistenza domiciliare e supporto alla vita indipendente;
- servizi di orientamento al lavoro;
- gestire centri diurni e/o comunità alloggio per persone disabili;
- programmare e gestire interventi terapeutici con la collaborazione di figure professionali quali ad esempio psicologa/o, logopedista, psicomotricista, ostetrica, pediatra, geriatra, osteopata e altri specialisti che si occupano del sostegno fisico ed emotivo delle persone in situazioni di disagio anche temporaneo. Si potranno progettare e realizzare anche percorsi quali l’arte terapia, la “pet therapy”, la “danceability”, la musicoterapia, l’ortoterapia e altre forme a sostegno del benessere delle persone;
- gestire alloggi per l’emergenza abitativa;
- offrire servizi di mediazione culturale e linguistica;
- portierato sociale;
- offrire opportunità di inserimento e/o tirocinio lavorativo.
La cooperativa sociale, con riferimento alla lett. b) e per meglio rispondere agli interventi della lett. a), potrà gestire piccole attività produttive, agricole, commerciali e di servizi in diversi settori purché volti all’inserimento di giovani e adulti in situazioni di svantaggio anche in convenzione con gli Enti pubblici ed anche in un’ottica di educazione intergenerazionale.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- attività agricole, orticoltura sociale, agricoltura biologica e manutenzione del territorio;
- gestione di laboratori artigianali e attività di produzione;
- servizi di ristorazione sociale, bar, catering e gestione di mense;
- servizi di lavanderia, stireria e piccole manutenzioni;
- attività e servizi del turismo sociale;
- servizi ambientali, raccolta differenziata, riciclo e riuso di materiali;
- attività commerciali connesse alla vendita dei prodotti realizzati nell’ambito delle attività sociali;
- servizi di manutenzione, custodia e gestione di strutture pubbliche o private;
- spazi e luoghi di lettura o piccola biblioteca.
Tali attività saranno svolte con l’obiettivo prioritario di creare opportunità di lavoro e percorsi di integrazione sociale per persone svantaggiate, ai sensi della normativa vigente.
La Cooperativa, in via subordinata e non prevalente, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine all’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, anche assumendo interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all’attività sociale.
La cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; raccogliere prestiti dai soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell’oggetto sociale, istituendo una sezione di attività del risparmio sociale, disciplinata da apposito regolamento; costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione e il potenziamento della Cooperativa, adottando procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento della stessa.
TITOLO II
Soci e azioni
Art. 6 – Soci
Possono essere ammessi in qualità di Soci, tutti coloro che intendono collaborare per perseguire gli scopi sociali della Cooperativa.
All’interno della compagine sociale possono essere distinte le seguenti categorie di soci cooperatori/trici:
- Soci lavoratori/trici:
Sono Soci/e lavoratori/trici coloro che partecipano alle attività sociali e che hanno maturato, o intendono maturare, una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della Cooperativa.
Il Socio/a lavoratore/trice che intenda apportare prestazioni lavorative retribuite stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti in materia di lavoro e contratti d’opera secondo quanto previsto dalle normative che regolamentano la disciplina del rapporto di lavoro dei soci (L. 142/2001 e successive modificazioni).
I/Le nuovi/e Soci/e possono essere ammessi/e in una categoria speciale, denominata “Socio in formazione”, in funzione dell’interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento lavorativo nella Cooperativa. I nuovi Soci così riconosciuti non possono superare un terzo del numero totale dei Soci. Al/la Socio/a in formazione spetta il diritto di partecipare alle Assemblee, non ha diritto di voto, non gode del ristorno dell’utile, non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione. Al termine di un periodo di 2 anni il/la nuovo/a Socio/a è ammesso a godere i diritti che spettano ai/alle Soci/ie lavoratori/trici. - Soci/ie volontari/ie:
Sono soci/ie volontari/ie coloro che prestano la loro opera, nella realizzazione di attività e servizi in modo libero e gratuito; non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e può essere loro riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
I Soci volontari sono iscritti in un’apposita sezione del Libro Soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi. - Soci fruitori:
Sono soci fruitori gli utenti o i loro familiari che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa sociale.
Possono essere ammessi in qualità di Soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa sociale.
Possono altresì essere soci persone giuridiche, enti, organismi ed associazioni i cui scopi siano finalizzati al sostegno ed allo sviluppo della Cooperativa sociale.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o partecipino a società che, secondo la valutazione dell’Organo Amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro ed in considerazione delle caratteristiche della tipologia del lavoro instaurato, può autorizzare il Socio Lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di Socio, presso altre cooperative.
Art. 7 – Modalità di Ammissione
Coloro che intendono essere ammessi in qualità di Soci devono presentare al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa domanda scritta contenente:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza per le persone fisiche;
- denominazione, sede, legale rappresentante e data di costituzione per i soci non persone fisiche;
- il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare lo Statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- l’indicazione dell’apporto che s’intenda dare nella Cooperativa, in conformità al presente Statuto ed all’apposito regolamento;
- la categoria alla quale intende appartenere;
- l’accettazione esplicita della Clausola compromissoria di cui agli articoli 40 e 41 del presente Statuto.
Art. 8 – Delibera di Ammissione
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti per l’ammissione e valutati i motivi che hanno determinato la domanda dell’interessato/a, decide in merito.
In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione di nuovi Soci lavoratori, la delibera del Consiglio deve precisare se trattasi di assegnazione alla categoria speciale dei Soci in formazione.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato/a e annotata nel Libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.
Il neoammesso deve versare almeno il valore nominale della azione sottoscritta. Non adempiendosi tale obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all’accettazione della domanda, questa s’intende come nulla.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni agli/alle interessati/e. In questo caso essi/esse possono chiedere, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del diniego, che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della convocazione normale immediatamente seguente.
In sede di relazione al Bilancio, il Consiglio di Amministrazione illustra le ragioni delle delibere assunte relativamente all’ammissione dei nuovi Soci.
Ogni socio è responsabile per gli obblighi sociali limitatamente alla azione sottoscritta e versata.
Art. 9 – Trattamento normativo ed economico dei Soci lavoratori
Il trattamento economico e normativo delle Socie lavoratrici e dei Soci lavoratori di cui alla L. n. 142 del 2001, è determinato da apposito regolamento, approvato dall’Assemblea dei Soci tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
In particolare, per le socie lavoratrici e i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
Per i soci/e lavoratrici/lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l’Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
La Cooperativa cura l’inserimento lavorativo della Socia lavoratrice e del Socio lavoratore nell’ambito della propria struttura organizzativa favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive e organizzative.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l’utilizzo in tutto o in parte dei Soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del Socio medesimo. L’eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.
Art. 10 – Obblighi e diritti dei/delle Soci/ie
I Soci devono contribuire al perseguimento degli scopi sociali, quindi concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando alla formazione degli Organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione; inoltre essi partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi di produzione del servizio; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
I Soci sono tenuti al versamento del valore delle azioni sottoscritte ed all’osservanza delle norme statutarie e delle delibere prese dagli Organi sociali.
Ogni Socio è responsabile per gli obblighi sociali, limitatamente al valore corrispondente alle azioni sottoscritte.
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dal Consiglio di amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
Le decisioni dei Soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai Soci che non vi hanno consentito entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci.
Art. 11 – Soci/ie sovventori e modalità proprie di Ammissione
Possono essere ammessi alla Cooperativa, in qualità di “Soci sovventori” ai sensi dell’art. 4, L. n. 59/1992, coloro che investono capitali nell’impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.
L’ammissione del Socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato; la domanda, redatta per iscritto, deve contenere:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza;
- l’ammontare delle azioni nominative che si propone di acquistare e il relativo importo che s’impegna a versare;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare l’atto costitutivo, lo Statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- l’accettazione esplicita della Clausola compromissoria di cui agli articoli 40 e 41 del presente Statuto.
A ciascun Socio sovventore sarà attribuito comunque 1 voto.
Il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti a Soci lavoratori, volontari, fruitori e sovventori.
L’esercizio del diritto di voto del Socio sovventore spetta a colui che, alla data dell’Assemblea, risulti iscritto nell’apposito libro da almeno 90 giorni.
I Soci sovventori persone fisiche possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione. I Consiglieri scelti tra i Soci sovventori non possono comunque essere superiori ad un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
I conferimenti effettuati dai Soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente Statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
La trasferibilità delle azioni nominative dei Soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.
Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento).
La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346, comma 1, c.c..
Al Socio sovventore recedente spetta il rimborso del capitale conferito secondo il valore nominale, eventualmente rivalutato.
Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei Soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei Soci, nella misura massima consentita dalla legge.
In caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei Soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni degli altri Soci.
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei Soci sovventori sarà ridotto dopo quello degli altri Soci.
Art. 12 – Cessazione della qualità di Socio/ia
I soci cessano di appartenere alla Cooperativa per recesso, per esclusione, per morte.
Art. 13 – Recesso di Socio/ia
Il diritto di recesso compete, oltre che nei casi di legge, ai soci che abbiano perduto i requisiti per l’ammissione e non siano più in grado di operare per il raggiungimento degli scopi sociali.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con raccomandata. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, i consiglieri devono darne immediata comunicazione al socio.
Il Socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di carenza dei presupposti per il legittimo recesso, può ricorrere alla procedura di conciliazione secondo l’art. 40 dello Statuto.
Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, se comunicato almeno tre mesi prima, ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
Art. 14 – Esclusione del/la Socio/ia
L’esclusione del Socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione: a) contro i soci che abbiano perduto i requisiti per l’ammissione e non siano più in grado di operare per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) contro i soci che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste nel presente Statuto;
- d) nel caso previsto dall’art. 2531 del codice civile ovvero nel caso in cui il socio non abbia eseguito in tutto o in parte il versamento dell’azione sottoscritta previa intimazione degli amministratori;
- e) nel caso previsto dall’art. 2533, comma 1 n. 2, c.c., in particolare per la mancata partecipazione a 3 riunioni consecutive di Assemblea, senza giustificato motivo;
- f) nel caso che, non espressamente autorizzati a ciò, svolgano attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- g) che arrechino un qualche danno materiale e/o morale alla Cooperativa;
- h) in caso di sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita, o di perimento del bene conferito, o di fallimento, interdizione, inabilitazione o condanna interdittiva del socio ai sensi degli artt. 2286 e 2288 c.c.;
- i) negli altri casi di grave inadempienza delle obbligazioni o di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione sociale, casi di cui all’art. 2533 c.c..
L’esclusione è debitamente comunicata al Socio, con raccomandata, entro 30 giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Contro la delibera di esclusione il Socio può instaurare procedura di conciliazione, secondo le modalità di cui all’art. 40, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. La proposizione dell’istanza, comunque, non ha effetto sospensivo del provvedimento di esclusione.
Art. 15 – Rimborso delle azioni
Nel caso di recesso, esclusione o morte di un Socio, il rimborso della azione ha luogo sulla base del Bilancio dell’esercizio in cui si scioglie il rapporto sociale, entro 180 gg. dall’approvazione dello stesso. In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore nominale delle azioni possedute (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili allo stesso).
Art. 16 – Cessione delle azioni
Le azioni non possono essere cedute senza preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
Non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto e vincolo, dovendosi considerarle vincolate a favore della Cooperativa a garanzia delle obbligazioni contratte dai Soci verso di essa.
La Cooperativa potrà incamerare le azioni dei Soci inadempienti e morosi sino alla copertura del suo credito, senza formalità di legge.
TITOLO III
Patrimonio sociale Riserve Bilancio Utili
Art. 17 – Patrimonio sociale
Il patrimonio della Cooperativa è costituito da: a) capitale sociale, formato da un numero illimitato di azioni, nominative e indivisibili del valore nominale di euro venticinque (25,00); ogni socio non può possedere un numero di azioni superiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) riserva legale, costituita dall’accantonamento degli utili di gestione;
- c) eventuali riserve straordinarie;
- d) fondi costituiti da cespiti acquisiti gratuitamente, lasciti, donazioni e contributi di qualsiasi natura e fondi di dotazione e similari;
- e) fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all’art. 4, comma 1, Legge 59/92.
Art. 18 – Riserve e Divieto di distribuzione
Durante la vita della Cooperativa ne è vietata la distribuzione ai Soci, così come allo scioglimento della stessa.
Art. 19 – Esercizio sociale ed approvazione del Bilancio
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini di legge, alla redazione del Bilancio che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea secondo le disposizioni dell’art. 23 e seguenti.
Le valutazioni patrimoniali dovranno essere fatte secondo legge e con criteri di oculata prudenza.
I dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, dovranno essere riportati separatamente.
Entro i medesimi termini e con le stesse modalità, la cooperativa sociale deve redigere secondo le linee guida di legge, approvare, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.
Art. 20 – Destinazione degli utili
Gli utili di esercizio vanno devoluti come segue: a) al fondo di riserva legale, comunque indivisibile, il 30% (trenta per cento);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le misure e le modalità previste dalla Legge n. 59/92;
- c) ai fondi indivisibili tra i soci a copertura di rischi particolari od a previsione di eventuali oneri futuri;
- d) ai Soci, quale dividendo, in azioni ragguagliate al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ma in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) a remunerazione dei Soci sovventori per un importo pari al dividendo da riconoscere ai Soci cooperatori aumentato del 2%;
- f) ad eventuali trattamenti economici aggiuntivi (ristorni per i soci lavoratori), nei limiti e con le modalità previste dalle norme speciali per la cooperazione, come pure nei limiti e con le modalità adottate dal regolamento interno approvato dall’Assemblea dei Soci;
- g) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.
L’Assemblea, salvo che per i punti a) e b), può destinare gli avanzi di gestione ai fondi di riserva straordinaria indivisibile.
In caso di perdite di esercizio, la conseguente riduzione del capitale sociale comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci sovventori limitatamente alla parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo del capitale ordinario.
In particolare, la Cooperativa: a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto sociale;
- b) non potrà distribuire le riserve fra i Soci durante la vita della società;
- c) dovrà provvedere alla devoluzione del patrimonio residuo, in caso di liquidazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, o secondo le altre modalità previste dalla legge, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati.
Art. 21 – Provvedimenti in caso di perdita
In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, i Soci che apportano il loro lavoro possono validamente e pro tempore rinunciare a parte del proprio trattamento economico, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da parte dell’Assemblea di un piano di crisi.
Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l’Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.
All’Assemblea dev’essere sottoposta una relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Cooperativa, con le osservazioni dell’organo di controllo, se nominato per legge; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della Cooperativa almeno 8 giorni prima dell’Assemblea, perché i Soci possano prenderne visione.
Nell’Assemblea il Consiglio di Amministrazione deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.
Se, entro l’esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
In mancanza, il Consiglio di Amministrazione e, se nominato, l’organo di controllo, deve chiedere al Tribunale di Verona che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal Bilancio.
Se, per la perdita di cui al precedente punto, il capitale risulta completamente eroso, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l’Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge.
TITOLO IV
Assemblea Soci Consiglio di Amministrazione Organo di controllo
Art. 22 – Organi sociali
Sono organi della Cooperativa:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l’Organo di controllo, se nominato per legge.
Art. 23 – Assemblea dei Soci
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie o straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo.
L’avviso deve essere affisso nella sede e fatto pervenire ai Soci almeno 8 giorni prima dell’Assemblea, al recapito risultante dal Libro dei Soci, con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, quindi anche mediante posta elettronica, PEC o consegna a mano con debita ricevuta controfirmata di ricezione.
Anche in mancanza di tali adempimenti, l’Assemblea è validamente costituita quando siano rispettate le condizioni di cui all’art. 2366 c.c..
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno, entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società o in caso di redazione del bilancio consolidato, l’Assemblea potrà essere convocata eccezionalmente entro, e non oltre, 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione precisa le ragioni della dilazione nella relazione sulla situazione della cooperativa e sull’andamento della gestione di cui all’art. 2428 c.c..
L’Assemblea ordinaria si riunisce quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o anche quando ne sia fatta domanda a norma dell’art. 2367 c.c.. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.
L’intervento alle adunanze può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
Art. 24 – Assemblea ordinaria – Compiti
L’Assemblea ordinaria: a) approva il Bilancio consuntivo e, se del caso, anche quello preventivo;
- b) approva il Bilancio Sociale;
- c) procede alla nomina ed alla revoca degli Organi sociali;
- d) delibera sulla responsabilità dei Consiglieri e dell’Organo di Controllo, se nominato;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalle norme speciali in materia di cooperazione e cooperazione di lavoro;
- f) decide per la destinazione degli utili;
- g) approva il regolamento dei ristorni degli utili con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- h) approva il regolamento delle socie e dei soci lavoratori di cui alla Legge n. 142/2001;
- i) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Art. 25 – Assemblea straordinaria – Compiti
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato e sulla messa in liquidazione della Cooperativa, nonché sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.
Art. 26 – Validità dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Sono valide le deliberazioni sugli oggetti all’ordine del giorno che abbiano avuto il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.
Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati i soci che hanno riportato il numero maggiore di voti; a parità di voti si procede ad ulteriore votazione.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo i casi prescritti dalla legge.
Nelle Assemblee straordinarie sono valide le deliberazioni che abbiano avuto il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti e/o rappresentati.
Art. 27 – Modalità di votazione
Per la votazione si procederà con il sistema dell’alzata di mano.
Art. 28 – Diritto di voto e deleghe
Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti da almeno 90 giorni.
Ogni socio ha un solo voto, quale che sia il valore dell’azione posseduta.
Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio, non Amministratore o Sindaco, ma con diritto di voto, mediante delega scritta che deve essere presentata prima dell’inizio della riunione.
Ogni Socio può rappresentare per delega fino a due Soci.
Art. 29 – Svolgimento dell’Assemblea e Verbalizzazioni
Le Assemblee sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da altro Socio eletto dagli intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere riportate a verbale e sottoscritte dal Presidente dell’Assemblea.
Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio, scelto dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 30 – Consiglio di Amministrazione
La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che è formato da 5 a 9 componenti, scelti tra i Soci.
Nella formazione del Consiglio dovrà essere mantenuto l’equilibrio numerico tra i Soci che prestano la propria attività lavorativa per la Cooperativa ed altri Soci.
Il numero dei Consiglieri è stabilito con apposita delibera dell’Assemblea, prima della loro elezione.
I Consiglieri sono nominati per un periodo non superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili o revocabili secondo le disposizioni dell’art. 2383 del c.c..
È tenuto a comunicare le proprie dimissioni il Consigliere che non partecipi, ingiustificatamente e consecutivamente, ad almeno quattro riunioni del Consiglio di Amministrazione e/o il Consigliere che perda la qualità di socio. Tali eventi possono altresì costituire motivo di revoca dall’incarico.
I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione.
Per il completamento del Consiglio di Amministrazione, nei casi di posto vacante, si osservano le disposizioni di cui all’art. 2386 c.c..
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno una/un Presidente ed una/un Vice-Presidente per durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.
Art. 31 – Modalità di Convocazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, tutte le volte che egli lo reputi necessario ed utile, oppure quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica, WhatsApp, lettera consegnata a mano con debita ricevuta controfirmata di ricezione non meno di 3 giorni prima della data fissata o mediante avviso telefonico, oppure, in caso d’urgenza a mezzo telegramma, da spedirsi almeno due giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione deve essere inviato con le stesse modalità anche ai componenti dell’organo di controllo.
Le adunanze sono comunque valide se tutti i Consiglieri ed i componenti dell’organo di controllo sono presenti alla seduta, anche se non sia stato dato preavviso regolare.
L’intervento alle adunanze può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le votazioni sono palesi. Nelle votazioni, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 32 – Compiti e funzioni del Consiglio
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le funzioni ed i poteri demandatigli dalla legge e dal presente Statuto per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa sociale, nonché per tutti gli atti idonei al raggiungimento degli scopi sociali che non siano di specifica competenza dell’Assemblea.
È comunque riservata ai Soci la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.
In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione: a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci;
- b) redigere ogni anno i Bilanci consuntivo e, eventualmente, consolidato assieme alla relazione sui criteri seguiti nella gestione sociale;
- c) predisporre il Bilancio Sociale;
- d) redigere ed approvare i regolamenti interni, salvo quelli riservati per legge o Statuto all’Assemblea;
- e) deliberare circa atti o contratti e convenzioni relativi all’attività sociale;
- f) determinare gli indirizzi della Cooperativa per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all’uopo le mansioni dei singoli soci;
- g) conferire procure per determinati atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione al successivo art. 33;
- h) nominare eventuali responsabili tecnici ed amministrativi della Cooperativa, scegliendoli anche tra professionisti non Soci;
- i) costituire commissioni tecnico-consultive con facoltà esecutive in virtù di specifico mandato del Consiglio di Amministrazione;
- j) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci, nonché il trasferimento, la cessione, il rimborso e l’incameramento delle azioni;
- k) deliberare l’eventuale adesione della Cooperativa ad Associazioni od Organismi;
- l) acquistare, vendere, permutare beni immobili e mobili; richiedere gli affidamenti bancari; contrarre mutui attivi e passivi; accettare lasciti e donazioni di qualsiasi natura.
I Consiglieri di Amministrazione, in occasione dell’approvazione del Bilancio di esercizio, devono indicare specificamente:
- nella relazione prevista dall’articolo 2428 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi Soci e, eventualmente, le ragioni della dilazione disposta per l’approvazione del bilancio oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
- nella nota integrativa al bilancio, devono documentare le condizioni di prevalenza ai sensi dell’art. 2513 c.c..
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente o al Vicepresidente od ad altri Consiglieri. Non possono essere oggetto di delega i poteri nelle materie previste dall’art. 2381 c.c. e quelli in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.
I delegati dovranno riferire nella prima riunione del Consiglio circa l’esecuzione dei mandati ricevuti.
Le deliberazioni del Consiglio sono riportate nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sono firmate dal Presidente.
Art. 33 – Presidente: Funzioni e Compiti
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della cooperativa e svolge un ruolo di sintesi e propulsione per le attività del Consiglio; rappresenta legalmente la Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Finanziaria.
Egli, pertanto, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, da pubbliche Amministrazioni o da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può stipulare contratti e convenzioni sia con Enti pubblici che con privati.
Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che specifichi anche gli atti per i quali disporre con procura, il Presidente potrà nominare procuratori nelle persone di altri Consiglieri oppure di dipendenti con funzioni direttive.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente e, in mancanza o nell’assenza di questi, ad altro Consigliere designato dal Consiglio e, in mancanza di designazione, al Consigliere più anziano di età.
Art. 34 – Organo di controllo
Nei casi obbligatori per legge o quando ritenuto opportuno la società può nominare l’organo di controllo, composto e funzionante ai sensi di legge. L’organo di controllo svolge anche funzioni di revisione legale dei conti.
Art. 35 – Azione sociale di responsabilità esercitata da soci
L’azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione o dell’organo di controllo può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
TITOLO V
Modifiche, scioglimento e liquidazione
Art. 36 – Modificazioni
La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta l’automatica messa in liquidazione.
Art. 37 – Modalità di Scioglimento
La Cooperativa potrà sciogliersi anche prima del termine fissato quando si verifichi la perdita di almeno due terzi del capitale versato, oppure quando lo scioglimento sia votato dalla maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci presenti e rappresentati in un’Assemblea straordinaria convocata espressamente allo scopo.
In caso di scioglimento della società, la stessa Assemblea nominerà un liquidatore, preferibilmente scelto tra i Soci, stabilendone i poteri ed i compensi.
Art. 38 – Devoluzione del Patrimonio
In caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale netto, risultante dal Bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale versato da rimborsare ai Soci, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della L. n. 59/92.
Per quanto non è regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 39 – Requisiti mutualistici
Le clausole mutualistiche previste nel presente Statuto e particolarmente agli artt. 18, 20 e 38 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
TITOLO VI
Clausola Compromissoria
Art. 40 – Tentativo di conciliazione
I Soci sono obbligati ad esperire preventivamente una procedura di conciliazione in merito ad ogni controversia tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti. Sono escluse da tale previsione le vertenze relative a rapporti di lavoro che sono affidate alle procedure conciliative previste dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali in materia di soci lavoratori.
È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Verona. Si rinvia al disposto del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.
Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell’accettazione del relativo incarico.
Art. 41 – Giudizio arbitrale
Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i Soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti o derivanti dalle deliberazioni legalmente prese, fatta eccezione per le questioni inerenti diritti indisponibili.
L’istanza per la nomina degli arbitri del giudizio arbitrale va rivolta al Presidente del Tribunale di Verona.
Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione degli arbitri e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l’oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del giudice, nonché le norme e i termini da questo dettati, per lo svolgimento del giudizio arbitrale.
Il giudice arbitrale decide secondo diritto.
Verona, 16 aprile 2026
